L’articolo viene riportato dal Sole24Ore, e ne citiamo il contenuto, per rendervi partecipi delle nuove norme in vigore dal 13 giugno.
L’ecommerce cambia pelle. L’ora x scatterà il prossimo 13 giugno, quando diventeranno operative le nuove regole per il commercio elettronico dettate dalla direttiva europea entrata in vigore lo scorso 26 marzo. Una direttiva nata con l’obiettivo di dare delle regole universali e omogenee a tutti i Paesi e che offre maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro.
«Ma la direttiva europea si pone il fine anche di creare le premesse di fiducia, trasparenza e sicurezza per permettere anche lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, e non solo quello dei singoli Paesi Ue – commenta Roberto Liscia, presidente di Netcomm, il consorzio nato nel 2005 con l’obiettivo di favorire la diffusione e la crescita dell’ecommerce in Italia -. L’incremento del commercio transfrontaliero potrebbe infatti portare a una crescita del Pil europeo, diventando dunque un propellente dell’economia del Vecchio Continente». E le premesse ci sono tutte, soprattutto considerando che negli ultimi due anni in Italia i consumatori che hanno fatto acquisti via Internet sono quasi raddoppiati, passando da 9 a 16 milioni. «Tuttavia, il Belpaese resta ancora il fanalino di coda in termini di numero di imprese che vendono oltre frontiera – continua Liscia -. Parliamo del 4% circa. Inoltre, come Paese siamo ancora indietro in termini di fatturato complessivo dell’ecommerce. Un giro d’affari che nell’ultimo anno si è attestato a 14 miliardi di euro. Questi dati fanno capire quanto sia importante questa nuova direttiva europea, soprattutto considerando che oggi abbiamo un saldo negativo della bilancia commerciale digitale per circa un miliardo di euro. Dunque – aggiunge – fiducia, trasparenza e omogeneità sono premesse importanti per lo sviluppo del commercio elettronico».
Più tempo per ripensarci
Ma cosa cambia esattamente con le nuove regole? Fronte consumatore, l’acquirente “digitale” avrà più tempo a disposizione per restituire la merce se non è soddisfatto: 14 giorni, a decorrere dal momento in cui si riceve il prodotto, contro i precedenti 10. Inoltre, dopo aver comunicato la volontà di voler restituire la merce, il consumatore ha altri 14 giorni a disposizione per spedire i prodotti acquistati al negoziante. «L’elemento più rilevante, però, è che nel momento in cui il consumatore dichiara di aver spedito la merce, il negoziante è obbligato nei 14 giorni successivi al ricevimento dell’informativa a restituire la somma (ora ha un mese di tempo, ndr) – fa notare Liscia -. E questo crea una sorta di disagio, in quando il merchant potrebbe essere costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non sono stati ancora recapitati». Un altro cambiamento importante a tutela del consumatore è la maggiore trasparenza delle spese, con il negoziante che è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del merchant. «Inoltre – continua ancora il presidente di Netcomm – in fase pre-contrattuale è richiesta la massima trasparenza con riferimento alla descrizione dei beni e servizi, all’identità del venditore e al prezzo del bene. Devono essere chiaramente indicate tutte le voci di spesa e anche le imposte, oltre alle diverse modalità di pagamento. Tutte informazione che se dovessero mancare darebbero un potere immediato di rivalsa al consumatore».
Contratti a distanza
E cambia tutto anche per i contratti formulati a distanza, quindi tutte le vendite fatte fuori da un punto commerciale, come le vendite a catalogo e telefoniche. In questi due casi, la vendita si finalizza soltanto se c’è una conferma contrattuale della proposta commerciale formulata dal venditore. «Per intenderci – puntualizza Liscia – prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti. Ma questo se da un alto tutela maggiormente il consumatore, dall’altro vuol dire anche far morire tutte le vendite a distanza. E per arginare tale rischio è necessario introdurre meccanismi che accelerino il processo di vendita, come meccanismi di registrazione digitale certificata o anche la firma elettronica e l’identità elettronica». Anche l’aspetto sanzionatorio è stato “intensificato”. Il commerciante che non rispetterà le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro (50mila in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni.
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