Da oggi diffamare su Facebook è un grave reato

Venite continuamente diffamati sui Social Network? Da oggi è un reato farlo su Facebook. La Corte di Cassazione lo conferma!

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La Corte di Cassazione da oggi, nomina identici i social network, alla stampa mediatica e cartacea, per quanto riguarda la diffamazione pubblica, e afferma ripetutamente, che la bacheca non è strumento del tutto personale, perché permette di raggiungere, potenzialmente, un pubblico molto più vasto delle sole persone che ci seguono tramite l’accettazione della richiesta di amicizia.

Diffamare qualcuno su Facebook è un reato ormai davvero grave, equivalente quindi alla classica diffamazione a mezzo stampa. Ad affermarlo è stata proprio la V sezione penale della Cassazione, durante un processo nato da una denuncia del signor Francesco Rocca, l’attuale presidente della Croce Rossa Italiana.

Nell’ormai lontano 2010, un componente congedato proprio da Rocca, lo aveva sfottuto tramite la propria pagina Facebook. Ora la Corte di Cassazione ha stabilito che tale comportamento costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma terzo del codice penale.

L’Avvocato Flavio Azzariti afferma:

Spesso gli utenti del web utilizzano la Rete con estrema leggerezza, senza considerare che, attraverso gli strumenti a loro disposizione possono commettere degli illeciti, esattamente come avviene nella vita “reale”.

Ancora una volta la Corte di Cassazione è tornata sul tema della diffamazione effettuata mediante social network (Facebook, in questo caso), confermando un orientamento già ampiamente diffuso ed in parte condiviso dagli operatori del diritto (e non solo).

Ebbene, con la sentenza in commento, è stato ritenuto che una condotta diffamatoria posta in essere via Facebook non soltanto risulta essere potenzialmente idonea ad integrare il reato previsto dall’art. 595 del Codice Penale, ma può anche essere soggetta all’aggravante prevista dal terzo comma del medesimo articolo.

Pertanto, sulla scorta di quanto stabilito dai Giudici del Palazzaccio, l’utente Facebook sarà soggetto alla medesima pena prevista per colui che diffama a mezzo della stampa, essendo il social network in questione pacificamente identificato quale “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

In ogni caso, quanto statuito non esclude il “sacrosanto” diritto di critica previsto dalla nostra Costituzione, diritto che resta salvo purché la manifestazione del pensiero avvenga nel rispetto ai principi di verità, della pertinenza della notizia, e continenza della forma, ossia nel rispetto dell’onore e dell’altrui reputazione.

È pertanto opportuno, (anche) su internet, assumere la consapevolezza che una “critica”, espressa con un linguaggio non rientrante nell’ambito dei limiti appena indicati, può determinare rilevanti conseguenze in capo a chi utilizza impropriamente i mezzi di comunicazione a disposizione, ritenendo – erroneamente – di restare nell’anonimato.

Quindi attenzione da oggi furbetti!

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